IL PRETORE
   Letta  la  memoria,  per  conto  di  Martines  Giulio, esercente la
 professione sanitaria,  dall'avv.  Stefano  Neri  e  dall'avv.  Carlo
 Bizzarri  del Foro di Perugia redatta e da quest'ultimo depositata il
 21 marzo 1996, memoria alla quale, all'udienza odierna,  prima  della
 dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento,  lo stesso avv. Carlo
 Bizarri si e' integralmente riportato;
   Letta,  altresi',  la  distinta  memoria,  per  conto  di  Tripaldi
 Francesco,  esercente  la  professione  sanitaria,  dall'avv.  Marzio
 Vaccari e dall'avv.   Raffaello  Agea  redatta,  depositata  in  data
 odierna   e   da   quest'ultimo   espressamente  richiamata  in  sede
 preliminare al dibattimento stesso;
   Ritenuta  circostanziata,  per  l'espresso  riferimento  all'esatto
 periodo  di  conservazione,  da  parte  di  ciascuno  degli imputati,
 dell'incarico  condizionante   l'insorgere   della   situazione   che
 consentiva  la  commissione  dell'illecito contestato, l'enunciazione
 del fatto a ciascuno degli imputati ascritto, cosi' come accertato in
 corrispondenza  della  data  emergente  dall'indicazione  cronologica
 collocata a conclusione dell'enunciazione medesima;
   Ritenuto  il  decreto  di  citazione  degli  imputati per l'udienza
 dibattimentale del 17 aprile 1997 provvisto di esatta indicazione del
 giorno, del luogo e dell'ora di loro comparizione, atteso  come  ogni
 aggiuntiva  scritturazione  in  detto decreto figurante non appaia in
 grado di privare il decreto stesso di certezza alcuna  in  ordine  ai
 citati giorno, luogo ed ora;
   Rilevato, per altro, come entrambi gli scritti difensivi all'inizio
 indicati     sollevino     espressamente    questione    legittimita'
 costituzionale della norma introdotta dall'art.  17,  della  legge  4
 maggio  1990,  n.    107,  assumendone il contrasto con i principi di
 riserva di legge e  di  tassativita'  derivanti  dall'art.  25  della
 Costituzione;
   Rilevato, poi, come il primo dei citati scritti difensivi riconduca
 la  violazione del principio di riserva di legge ad omessa disciplina
 da  parte  del  legislatore  primario   dell'integrazione   normativa
 derivante  da fonti secondarie, attesa la mancata prefissione a dette
 fonti di presupposti, di limiti, di caratteri e di contenuto utili  a
 definire  i  comportamenti,  mediante  le  pene  dal  citato  art. 17
 previste, sanzionati;
   Rilevato,  inoltre,  come  il  secondo di tali scritti riconduca la
 violazione  del  principio  in  discorso  alla  definizione   che   i
 comportamenti  sanzionati  subiscono da parte di fonti secondarie, in
 virtu' delle previsioni, integrative delle disposizioni della legge 4
 maggio 1990, n. 107, da dette fonti introdotte;
   Rilevato, ancora,  come  ambedue  le  memorie  all'inizio  indicate
 assumano violato, in ogni caso, dal legislatore primario il principio
 di  tassativita',  in  ragione  dell'ampiezza  della tipizzazione dei
 comportamenti che vengono penalmente sanzionati;
   Rilevato, quindi, come l'art. 17, della legge  4  maggio  1990,  n.
 107,  realizzi  l'identificazione delle condotte interessanti le pene
 dalla   stessa   disposizione   previste   facendo   riferimento    a
 comportamenti  che  si individuano in ragione del loro coinvolgimento
 in ambiti attivita' dal testo normativo con dizione plurima ed  ampia
 espressamente  comunicati e la cui illiceita' va, per altro, definita
 sulla scorta  di  altra  e  diversa  previsione  normativa  di  fonte
 primaria;
   Ritenuto  come  la  disciplina  di  dette attivita', in ragione sia
 della legge 4 maggio 1990, n. 107, che delle disposizioni integrative
 contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre  1990,  venga  attuata
 mediante  previsioni  comportanti apprezzamento fattuale di idoneita'
 organizzativa e di  adeguatezza  tecnica  a  finalita'  prestabilite,
 apprezzamento che media logicamente la costruzione di ogni situazione
 giuridica  soggettiva  alla  cui  violazione e' correlata la sanzione
 penale  in  discorso,  rendendo  cosi'  necessariamente  atipiche  le
 condotte concretanti la violazione medesima;
   Ritenuta   per   detta  atipia,  non  manifestamente  infondata  la
 questione    di    legittimita'    costituzionale    sollevata    per
 incompatibilita'  fra l'art. 17, della legge 4 maggio 1990, n. 107, e
 l'art.  25  della  Carta  fondamentale,  atteso   il   principio   di
 tassativita'   della  fattispecie  oggetto  di  norma  incriminatrice
 speciale da tale ultima disposizione
  introdotto;
   Ritenuto, inoltre, il giudizio non  definibile  prescindendo  dalla
 soluzione   della   questione  suddetta,  riguardando  la  stessa  la
 costituzionalita' della specifica norma di previsione dell'ipotesi di
 reato a Tripaldi Francesco,  Pasqualucci  Paolo,  Martines  Giulio  e
 Comastri Giancarlo contestata;